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LA NORMATIVA DEL D.l.g.s 31/2001


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Direzione Generale della Prevenzione Testo coordinato del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, attuazione della direttiva
98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano come modificato
ed integrato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 27.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;
VISTO l’articolo 117 della Costituzione;
VISTA la legge 21.12.1999 n. 526;
VISTA la direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità
delle acque destinate al consumo umano;
VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999), ed in particolare,
l’articolo 1, comma 4;
VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della citata
direttiva 98/83/CE;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 18 gennaio 2002;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° febbraio 2002;
SULLA proposta dei Ministri per il coordinamento per le politiche comunitarie e della
salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle
finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive, delle politiche
agricole e forestali, dell’ambiente e tutela del territorio e per gli affari regionali;
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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali.
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Finalità)
1. Il presente decreto disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano al
fine di proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione
delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) “acque destinate al consumo umano”:
1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e
bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite
tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;
2) le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la
conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo
umano, escluse quelle, individuate ai sensi dell’art 11, comma 1, lettera e), la cui qualità
non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;
b) “impianto di distribuzione domestico”: le condutture, i raccordi, le apparecchiature
installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per l’erogazione dell’acqua destinata al
consumo umano e la rete di distribuzione esterna; la delimitazione tra impianto di
distribuzione domestico e rete di distribuzione esterna di seguito denominata punto di
consegna, è costituita dal contatore, salva diversa indicazione derivante dal contratto di
somministrazione.
c) “gestore del servizio idrico integrato” così come definito dall’articolo 2, comma 1,
lettera o-bis) del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni,
nonché chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi o
cisterne, fisse o mobili;
d) “autorità d’ambito”: la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi
all’articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e, fino alla piena operatività
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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali.
del servizio idrico integrato, l’amministrazione pubblica titolare del servizio”.
Art. 3
(Esenzioni)
1. La presente normativa non si applica:
a) alle acque minerali naturali e medicinali riconosciute;
b) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualità delle stesse non
ha ripercussioni, dirette od indirette, sulla salute dei consumatori interessati, individuate
con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, dell’ambiente, dei lavori pubblici e delle politiche agricole
e forestali;
Art. 4
(Obblighi generali)
1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.
2. Al fine di cui al comma 1, le acque destinate al consumo umano:
a) non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o
concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
b) fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 16, devono soddisfare ai requisiti
minimi di cui alle parti A, B dell’allegato I;
c) devono essere conformi a quanto previsto nei provvedimenti adottati ai sensi
dell’articolo 14, comma 1.
3. L’applicazione delle disposizioni del presente decreto non può avere l’effetto di
consentire un deterioramento del livello esistente della qualità delle acque destinate al
consumo umano tale da avere ripercussioni sulla tutela della salute umana, né l’aumento
dell’inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile.
Art. 5
(Punti di rispetto della conformità)
1. I valori di parametro fissati nell’allegato I devono essere rispettati nei seguenti punti:
a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna
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ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del
campione, in un punto prossimo della rete di distribuzione rappresentativo e nel
punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano;
b) per le acque fornite da una cisterna, nel punto in queste fuoriescono dalla cisterna;
c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo
umano, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori e nelle confezioni
in fase di commercializzazione o comunque di messa a disposizione per il consumo;
d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, ne l punto in cui sono utilizzate
nell’impresa.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 lettera a) si considera che il gestore abbia
adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro fissati
nell’allegato I sono rispettati nel punto di consegna, indicato all’articolo 2, comma 1,
lettera b). Per gli edifici e le strutture in cui l’acqua è fornita al pubblico, il titolare ed il
responsabile della gestione dell’edificio o della struttura devono assicurare che i valori
di parametro fissati nell’allegato I, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel
punto in cui l’acqua fuoriesce dal rubinetto.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, qualora sussista il rischio che le
acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai
valori di parametro fissati nell'allegato I, non siano conformi a tali valori al
rubinetto, l'azienda sanitaria locale dispone che il gestore adotti misure appropriate
per eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la
fornitura. L'autorità sanitaria competente ed il gestore, ciascuno per quanto di
competenza, provvedono affinché i consumatori interessati siano debitamente
informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da
adottare.
Art. 6
(Controlli)
1. I controlli interni ed esterni di cui agli articoli 7 e 8 intesi a garantire che le acque
destinate al consumo umano soddisfino, nei punti indicati nell’art 5, comma 1, i requisiti
del presente decreto, devono essere effettuati:
a) ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo
umano;
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b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;
c) alle reti di distribuzione;
d) agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o contenitori;
e) sulle acque confezionate;
f) sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari;
g) sulle acque fornite mediante cisterna, fissa o mobile.
2. Per le acque destinate al consumo umano distribuite mediante cisterna i controlli di
cui al comma 1 devono essere estesi anche all’idoneità del mezzo di trasporto.
3. Nei casi in cui la disinfezione rientra nel processo di preparazione o distribuzione
delle acque destinate al consumo umano, i controlli di cui al comma 1 verificano
l’efficacia della disinfezione ed accertano che la contaminazione da sottoprodotti di
disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile senza compromettere la
disinfezione stessa.
4. In sede di controllo debbono essere utilizzate, per le analisi dei parametri
dell’allegato I, le specifiche indicate nell’allegato III.
5. I laboratori di analisi di cui agli articoli 7 e 8 devono seguire procedure di controllo
analitico della qualità sottoposte periodicamente al controllo del Ministero della salute, in
collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. Il controllo è svolto nell’ambito degli
ordinari stanziamenti di bilancio.
5bis Il giudizio di idoneità dell'acqua destinata al consumo umano spetta
all'azienda U.S.L. territorialmente competente.
Art. 7
(Controlli interni)
1. Sono controlli interni i cont rolli che il gestore è tenuto ad effettuare per la
verifica della qualità dell'acqua, destinata al consumo umano.
2. I punti di prelievo e la frequenza dei controlli interni possono essere concordati
con l'azienda unità sanitaria locale.
3. Per l'effettuazione dei controlli il gestore si avvale di laboratori di analisi interni,
ovvero stipula apposita convenzione con altri gestori di servizi idrici.
4. I risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno 5 anni per
l’eventuale consultazione da parte dell’amministrazione che effettua i controlli esterni.
5. I controlli di cui al presente articolo non possono essere effettuati dai laboratori di
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analisi di cui all’articolo 8, comma 7.
Art. 8
(Controlli esterni)
1. I controlli esterni sono quelli svolti dall’azienda unità sanitaria locale territorialmente
competente, per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti
del presente decreto, sulla base di programmi elaborati secondo i criteri generali dettati
dalle regioni in ordine all’ispezione degli impianti, alla fissazione dei punti di prelievo
dei campioni da analizzare, anche con riferimento agli impianti di distribuzione
domestici, e alle frequenze dei campionamenti, intesi a garantire la significativa
rappresentatività della qualità delle acque distribuite durante l’anno, nel rispetto di
quanto stabilito all’allegato II.
2. Per quanto concerne i controlli di cui all’articolo 6, comma 1 lettera a) l’azienda unità
sanitaria locale tiene conto dei risultati del rilevamento dello stato di qualità dei corpi
idrici di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modificazioni, e, in particolare per le acque superficiali destinate alla produzione di
acqua potabile, dei risultati della classificazione e del monitoraggio effettuati secondo le
modalità previste nell’allegato 2, sezione A del citato decreto legislativo n. 152 del 1999.
3. L’azienda unità sanitaria locale assicura una ricerca supplementare, caso per caso,
delle sostanze e dei microrganismi per i quali non sono stati fissati valori di parametro a
norma dell’allegato I, qualora vi sia un motivo di sospettarne la presenza in quantità o
concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana. La
ricerca dei parametri supplementari è effettuata con metodiche predisposte dall’Istituto
superiore di sanità.
4. Ove gli impianti di acquedotto ricadano nell’area di competenza territoriale di più
aziende unità sanitarie locali la regione può individuare l’azienda alla quale attribuire la
competenza in materia di controlli.
5. Per gli acquedotti interregionali l’organo sanitario di controllo è individuato d’intesa
fra le regioni interessate.
6. L’azienda unità sanitaria locale comunica i punti di prelievo fissati per il controllo, le
freque nze e gli eventuali aggiornamenti alla competente regione o provincia autonoma ed
al Ministero della salute secondo modalità proposte dal Ministero della salute e sulle
quali la Conferenza Stato-regioni esprime intesa, entro il 31/12/2001 e trasmette
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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali.
altresì gli eventuali aggiornamenti entro trenta giorni dalle variazioni apportate.
7. Per le attività di laboratorio le aziende unità locali si avvalgono delle agenzie
regionali per la protezione dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 7-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni o di propri laboratori
secondo il rispettivo ordinamento. I risultati delle analisi eseguite sono trasmessi
mensilmente alle competenti regioni o province autonome ed al Ministero della salute,
secondo le modalità stabilite rispettivamente dalle regioni o province autonome e dal
Ministero della salute.
Art. 9
(Garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali)
1. Nessuna sostanza o materiale utilizzati per i nuovi impianti e per l’adeguamento di
quelli esistenti, per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate al consumo
umano, o impurezze associate a tali sostanze o materiali, deve essere presente in acque
destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle consentite per il fine per
cui sono impiegati e non debbono ridurre, direttamente o indirettamente, la tutela della
salute umana prevista dal presente decreto.
2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare di concerto con i Ministri
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dell’ambiente, sono adottate le
prescrizioni tecniche necessarie ai fini dell’osservanza di quanto disposto dal comma 1.
Articolo 10
(Provvedimenti e limitazioni dell’uso)
1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 16, nel caso in cui le acque
destinate al consumo umano non corrispondono ai valori di parametro fissati a
norma dell'allegato I, l'azienda unità sanitaria locale interessata, comunica al
gestore l'avvenuto superamento e, effettuate le valutazioni del caso, propone al
sindaco l'adozione degli eventuali provvedimenti cautelativi a tutela della salute
pubblica, tenuto conto dell'entità del superamento del valore di parametro
pertinente e dei potenziali rischi per la salute umana nonché dei rischi che
potrebbero derivare da un'interruzione dell'approvvigionamento o da una
limitazione di uso delle acque erogate.
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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali.
2. Il gestore, sentite l'azienda unità sanitaria locale e l'Autorità d'ambito,
individuate tempestivamente le cause della non conformità, attua i correttivi
gestionali di competenza necessari all'immediato ripristino della qualità delle acque
erogate.
3. La procedura di cui al comma precedente deve essere posta in atto anche in
presenza di sostanze o agenti biologici in quantità tali che possono determinare un
rischio per la salute umana.
4. Il sindaco, l'azienda unità sanitaria locale, l'Autorità d'ambito ed il gestore
informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati, ciascuno per quanto
di propria competenza
Articolo 11
(Competenze statali)
1. E’ di competenza statale la determinazione di principi fondamentali
concernenti:
a) le modifiche degli allegati I, II e III in relazione all’evoluzione delle conoscenze
tecnico-scientifiche o in esecuzione di disposizioni adottate in materia in sede
comunitaria;
b) la fissazione di valori per parametri aggiuntivi non riportati nell’allegato I qualora ciò
sia necessario per tutelare la salute umana in una parte od in tutto il territorio nazionale; i
valori fissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti di cui all’art. 4, comma 2, lettera
a);
c) l’adozione di metodi analitici diversi da quelli indicati nell’allegato III, punto 1,
previa verifica, da parte dell’Istituto superiore di sanità, che i risultati ottenuti siano
affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati; di tale riconoscimento
deve esserne data completa informazione alla Commissione europea;
d) l’adozione, previa predisposizione da parte dell’Istituto superiore di sanità, dei
metodi analitici di riferimento da utilizzare per i parametri elencati nell’allegato III,
punto 2, nel rispetto dei requisiti di cui allo stesso allegato;
e) l’individuazione di acque utilizzate in imprese alimentari la cui qualità non può avere
conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;
f) l’adozione di norme tecniche per la potabilizzazione e la disinfezione delle acque;
g) l’adozione di norme tecniche per la installazione degli impianti di acquedotto, nonché
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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali.
per lo scavo, la perforazione, la trivellazione, la manutenzione, la chiusura e la riapertura
dei pozzi;
h) l’adozione di prescrizioni tecniche concernenti il settore delle acque destinate al
consumo umano confezionate in bottiglie o in contenitori, nonché per il
confezionamento di acque per equipaggiamenti di emergenza;
i) l’adozione di prescrizioni tecniche concernenti l’impiego delle apparecchiature
tendenti a migliorare le caratteristiche dell’acqua potabile distribuita sia in ambito
domestico che nei pubblici esercizi;
j) l’adozione di prescrizioni tecniche concernenti il trasporto di acqua destinata al
consumo umano.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) d), e) f), h), i) e l), sono esercitate dal
Ministero della sanità, di concerto con il Ministero dell’ambiente, per quanto concerne le
competenze di cui alle lettere a) e b); sentiti i Ministeri dell’ambiente e dei lavori
pubblici, per quanto concerne la competenza di cui alla lettera f); di concerto con il
Ministero dei trasporti e della navigazione per quanto concerne la competenza di cui alla
lettera l). Le funzioni di cui al comma 1, lettera g), sono esercitate dal Ministero dei
lavori pubblici, di concerto con i Ministeri della sanità e dell’ambiente, sentiti i Ministeri
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e delle politiche agricole e forestali.
dell’art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in relazione alle funzioni e ai
compiti spettanti a norma del presente decreto alle regioni e agli enti locali, sono posti a
carico dell’ente inadempiente.
Articolo 12
(Competenze delle regioni o province autonome)
1. Alle regioni o province autonome compete quanto segue:
a) previsione di misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di
emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall’allegato I, per
la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali;
b) esercizio dei poteri sostitutivi in casi di inerzia degli enti locali nell’adozione dei
provvedimenti necessari alla tutela della salute umana nel settore
dell’approvvigionamento idrico-potabile;
c) concessione delle deroghe ai valori di parametro fissati all’allegato I parte B o fissati
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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali.
ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera b), e gli ulteriori adempimenti di cui all’art. 13;
d) adempimenti relativi all’inosservanza dei valori di parametro o delle specifiche
contenute nell’allegato I, parte C, di cui all’art. 14;
e) adempimenti relativi ai casi eccezionali per i quali è necessaria particolare richiesta di
proroga di cui all’art. 16;
f) adozione di piani di intervento per il miglioramento della qualità delle acque
destinate al consumo umano;
g) definizione delle competenze delle aziende unità sanitarie locali.
Articolo 13
(Deroghe)
1. La regione o provincia autonoma può stabilire deroghe ai valori di parametro fissati
nell’allegato I, parte B, o fissati ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera b), entro i valori
massimi ammissibili stabiliti dal Ministero della sanità con decreto da adottare di
pericolo per la salute umana e semprechè l’approvvigionamento di acque destinate al
consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun
altro mezzo congruo.
2. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 è fissato su motivata richiesta della
regione o provincia autonoma, corredata dalle seguenti informazioni:
a) motivi della richiesta di deroga con indicazione della causa del degrado della
risorsa idrica;
b) i parametri interessati, i risultati dei controlli effettuati negli ultimi tre anni, il
valore massimo ammissibile proposto e la durata necessaria di deroga;
c) l’area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione
interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore
frequenza dei controlli rispetto a quelli minimi previsti;
e) un piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei
lavori, una stima dei costi, la copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
3. Le deroghe devono avere la durata più breve possibile, comunque non superiore ad
un periodo di tre anni.Sei mesi prima della scadenza di tale periodo, la regione o la
provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità una circostanziata relazione sui
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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali.
risultati conseguiti, ai sensi di quanto disposto al comma 2, nel periodo di deroga, in
ordine alla qualità delle acque, comunicando e documentando altresì l’eventuale
necessità di un ulteriore periodo di deroga.
4. Il Ministero della Sanità con decreto da adottare di concerto con il Ministero
dell’ambiente, valutata la documentazione pervenuta, stabilisce un valore massimo
ammissibile per l’ulteriore periodo di deroga che potrà essere concesso dalla regione.
Tale periodo non dovrà, comunque, avere durata superiore ai tre anni.
5. Sei mesi prima della scadenza dell’ulteriore periodo di deroga, la regione o
provincia autonoma trasmette al Ministero della sanità un’aggiornata e circostanziata
relazione sui risultati conseguiti. Qualora, per circostanze eccezionali, non sia stato
possibile dare completa attuazione ai provvedimenti necessari per ripristinare la qualità
dell’acqua, la regione o la provincia autonoma documenta adeguatamente la necessità di
un’ulteriore periodo di deroga.
6. Il Ministero della sanità con decreto di concerto con il Ministero dell’ambiente,
valutata la documentazione pervenuta, previa acquisizione del parere favorevole della
Commissione Europea, stabilisce un valore massimo ammissibile per l’ulteriore periodo
di deroga che non deve essere superiore a tre anni.
7. I provvedimenti di deroga devono riportare quanto segue:
a) i motivi di deroga;
b) i parametri interessati, i risultati del precedente controllo pertinente ed il valore
massimo ammissibile per la deroga per ogni parametro;
c) l’area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione
interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
d) un opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore
frequenza dei controlli;
e) una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un
calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le
disposizioni per il riesame;
f) la durata della deroga.
8. I provvedimenti di deroga debbono essere trasmessi al Ministero della sanità ed al
Ministero dell'ambiente entro e non oltre quindici giorni dalla loro adozione.
9. In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a 8, se la regione o la provincia
autonoma ritiene che l'inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e se l'azione
correttiva intrapresa a norma dell'articolo 10, comma 1, e sufficiente a risolvere il
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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali.
problema entro un periodo massimo di trenta giorni, fissa il valore massimo ammissibile
per il parametro interessato e stabilisce il periodo necessario per ripristinare la conformità
ai valori di parametro. La regione o la provincia autonoma trasmette al Ministero della
sanità, entro il mese di gennaio di ciascun anno, gli eventuali provvedimenti adottati ai
sensi del presente comma.
10. Il ricorso alla procedura di cui al comma 9 non e' consentito se l'inosservanza di
uno stesso valore di parametro per un determinato approvvigionamento d'acqua si e'
verificata per oltre trenta giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.
11. La regione o provincia autonoma che si avvale delle deroghe di cui al presente
articolo provvede affinché la popolazione interessata sia tempestivamente e
adeguatamente informata delle deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano.
Ove occorra, la regione o provincia autonoma provvede inoltre a formare
raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire
un rischio particolare. Le informazioni e raccomandazioni fornite alla popolazione fanno
parte integrante del provvedimento di deroga. Gli obblighi di cui al presente comma sono
osservati anche nei casi di cui al comma 9, qualora la regione o la provincia autonoma lo
ritenga opportuno.
12. La regione o la provincia autonoma tiene conto delle deroghe adottate a norma del
presente articolo ai fini della redazione dei piani di tutela delle acque di cui agli articoli
42 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 1999 e successive modifiche.
13. Il Ministero della sanità, entro due mesi dalla loro adozione, comunica alla
Commissione europea i provvedimenti di deroga adottati ai sensi del presente articolo e,
nei casi di cui ai commi 3 e 4, i risultati conseguiti nei periodi di deroga.
14. Il presente articolo non si applica alle acque fornite mediante cisterna ed a quelle
confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.
Art. 14.
(Conformità ai parametri indicatori)
1. In caso di non conformità ai valori di parametro o alle specifiche di cui alla parte C
dell'allegato I, l'autorità d'ambito, sentito il parere dell'azienda unità sanitaria locale in
merito al possibile rischio per la salute umana derivante dalla non conformità ai valori di
parametro o alle specifiche predette, mette in atto i necessari adempimenti di
competenza e dispone che vengano presi provvedimenti intesi a ripristinare la qualità
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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali.
delle acque ove ciò sia necessario per tutelare la salute umana.
2. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, la regione o la provincia autonoma comunica al
Ministero della sanità e dell'ambiente le seguenti informazioni relative ai casi di non
conformità riscontrati nell'anno precedente:
a) il parametro interessato ed il relativo valore, i risultati dei controlli effettuati nel corso
degli ultimi dodici mesi, la dur ata delle situazioni di non conformità;
b) l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione coinvolta e
gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;
b) una sintesi dell'eventuale piano relativo all'azione correttiva ritenuta necessaria,
compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi e la relativa copertura finanziaria
nonché disposizioni in materia di riesame.
3. Nel caso di utenze inferiori a 500 abitanti, l'obbligo di cui al comma 2 e' assolto
mediante la trasmissione di una relazione contenente i parametri interessati con i relativi
valori e la popolazione coinvolta.
4. Il presente articolo non si applica alle acque confezionate in bottiglie o contenitori,
rese disponibili per il consumo umano e a quelle fornite tramite cisterna.
Art. 15
(Termini per la messa in conformità)
1. La qualità delle acque destinate al consumo umano deve essere resa conforme ai
valori di parametro dell'allegato I entro il 25 dicembre 2003, fatto salvo quanto disposto
dalle note 2, 4, 10 e 11 dell'allegato I, parte B
Art. 16.
(Casi eccezionali)
1. In casi eccezionali e per aree geograficamente delimitate, qualora non sia possibile un
approvvigionamento di acque destinate al consumo umano, conformi ai valori di
parametro di cui all'allegato I, con nessun mezzo congruo, il Ministero della sanità, su
istanza della regione, o provincia autonoma, può chiedere alla Commissione europea la
proroga del termine di cui all'articolo 15 per un periodo non superiore a tre anni.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministero della sanità entro il 31
marzo 2002 e deve essere debitamente motivata, deve indicare le difficoltà incontrate e
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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali.
deve essere corredata almeno delle informazioni di cui all'articolo 13, comma 2.
3. Sei mesi prima della scadenza del periodo di proroga concesso ai sensi del comma 1,
la regione, o provincia autonoma, interessata trasmette al Ministero della sanità
un'aggiornata e circostanziata relazione sui progressi compiuti, comunicando e
documentando altresì l'eventuale necessità di un ulteriore periodo di proroga in relazione
alle difficoltà incontrate. Il Ministero della sanità può chiedere alla Commissione europea
la concessione di una ulteriore proroga per un periodo non superiore a tre anni.
4. La regione, o provincia autonoma, provvede affinché la popolazione interessata
dall'istanza sia tempestivamente ed adeguatamente informata del suo esito. La regione, o
provincia autonoma, assicura, ove necessario, che siano forniti consigli a gruppi specifici
di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare. La regione, o
provincia autonoma, informa tempestivamente il Ministero della sanità delle iniziative
adottate ai sensi del presente comma.
5. Il presente articolo non si applica alle acque fornite mediante cisterne ed a quelle
confezionate in bottiglie o contenitori rese disponibili per il consumo umano.
Art. 17
(Informazioni e relazioni)
1. Il Ministero della sanità provvede all'elaborazione ed alla pubblicazione di una
relazione triennale sulla qualità delle acque destinate al consumo umano al fine di
informare i consumatori.
2. La relazione di cui al comma 1 contiene le informazioni relative alle forniture di
acqua superiori a 1000 mc al giorno in media o destinate all'approvvigionamento di 5000
o più persone. La relazione, in particolare, deve rendere conto delle misure di cui agli
articoli 3, comma 1, lettera b), 4; 8; 10; 11; 13, commi 9 e 11; 14; 16 e all'allegato I, parte
C, nota 10.
3. La relazione di cui al comma 1 viene pubblicata entro l'anno successivo al triennio
cui si riferisce e viene trasmessa alla Commissione europea entro due mesi dalla
pubblicazione. La prima relazione dovrà riferirsi agli anni 2002, 2003 e 2004.
4. Il Ministero della sanità provvede alla redazione di una relazione da trasmettere alla
Commissione europea sulle misure adottate e sui provvedimenti da prendere ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, ed in relazione al valore parametrico dei trialometani di cui
all'allegato I, parte B, nota 10.
15
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali.
5. Le informazioni elaborate dal Ministero della sanità ai sensi del presente decreto sono
rese accessibili ai Ministeri
Art. 18
(Competenze delle regioni speciali e province autonome)
1. Sono fatte salve le competente delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano.
Art. 19
(Sanzioni)
1. Chiunque fornisce acqua destinata al consumo umano, in violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta
milioni.
3. Si applica la stessa sanzione prevista al comma 2 a chiunque utilizza, in imprese
alimentari, mediante incorporazione o contatto per la fabbricazione, il trattamento, la
conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo
umano, acqua che, pur conforme al punto di consegna alle disposizioni di cui all'articolo
4, comma 2, non lo sia al punto in cui essa fuoriesce dal rubinetto, se l'acqua utilizzata ha
conseguenze per la salubrità del prodotto alimentare finale.
4. L'inosservanza delle prescrizioni imposte, ai sensi degli artigli 5, comma 3, o 10,
commi 1 e 2, con i provvedimenti adottati dalle competenti autorità e' punita:
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni se
i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua non e' fornita al pubblico;
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni
se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'Acqua e' fornita al pubblico;
c) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi
milioni se i provvedimenti riguardano la fornitura di acqua destinata al consumo umano.
4 bis. La violazione degli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 4, è punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5164 a euro 30987.
16
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali.
5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire centoventi milioni.
5 bis. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti constituenti reato,
la violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere f),
g), h), i), ed l) sono punite con la sanzione amministrativa da euro 5165 a euro
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma quinto della
Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura dello stesso di cui
al medesimo articolo 117, nelle materie di competenze delle Regioni e le Province
Autonome, le disposizioni di cui agli articoli precedenti del presente decreto si
applicano, per le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che non
abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 97/ 83 CE, sino alla data
di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna Regione e Provincia
Autonoma.
Tale normativa è adottata da ciascuna regione e Provincia nel rispetto dei principi
fondamentali desumibili dal presente decreto.
Art 20
(Norme transitorie e finali )
1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,
236, cessano di avere efficacia al momento della effettiva vigenza delle disposizioni del
presente decreto legislativo, conformemente a quanto previsto dall'art 15, fatte salve le
proroghe concesse dalla Commissione Europea ai sensi dell'art 16.
2. Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n° 236, restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del
presente decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia.
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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali.
ALLEGATO I
PARAMETRI E VALORI DI PARAMETRO
PARTE A
Parametri microbiologici
Parametro Valore di parametro
(numero/100ml)
Escherichia coli (E. coli) 0
Enterococchi 0
Per le acque messe in vendita in bottiglie o contenitori sono applicati i seguenti valori:
Parametro Valore di parametro
Escherichia coli (E.coli) 0/250 ml
Enterococchi 0/250 ml
Pseudomonas aeruginosa 0/250 ml
Conteggio delle colonie a 22°C 100/ml
Conteggio delle colonie a 37°C 20/ml
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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali.
PARTE B
Parametri chimici
Parametro Valore di parametro Unità di
misura
Note
Acrilammide 0,10 µg/l Nota 1
Antimonio 5,0 µg/l
Arsenico 10 µg/l
Benzene 1,0 µg/l
Benzo(a)pirene 0,010 µg/l
Boro 1,0 mg/l
Bromato 10 µg/l Nota 2
Cadmio 5,0 µg/l
Cromo 50 µg/l
Rame 1,0 mg/l Nota 3
Cianuro 50 µg/l
1,2 dicloroetano 3,0 µg/l
Epicloridrina 0,10 µg/l Nota 1
Fluoruro 1,50 mg/l
Piombo 10 µg/l Note 3 e 4
Mercurio 1,0 µg/l
Nichel 20 µg/l Nota 3
Nitrato (come NO3) 50 mg/l Nota 5
Nitrito (come NO2) 0,50 mg/l Nota 5
Antiparassitari 0,10 µg/l Note 6 e 7
Antiparassitari-
Totale
0,50 µg/l Note 6 e 8
Idrocarburi
policiclici aromatici
0,10 µg/l Somma delle concentrazioni
di composti specifici; Nota 9
Selenio 10 µg/l
Tetracloroetilene
Tricloroetilene
10 µg/l Somma delle concentrazioni
dei parametri specifici
Trialometani- Totale 30 µg/l Somma delle concentrazioni
di composti specifici; Nota 10
Cloruro di vinile 0,5 µg/l Nota 1
Clorito 200 µg/l Nota 11
Vanadio 50 µg/l
Indipendentemente dalla sensibilità del metodo analitico utilizzato, il risultato deve
essere espresso indicando lo stesso numero di decimali riportato in tabella per il valore di
parametro.
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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali.
Nota 1 Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell’acqua calcolata secondo le
specifiche di rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l’acqua.
Nota 2 Ove possibile, ci si deve adoperare per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione.
Per le acque di cui all’articolo 5 comma 1, lettere a), b) e d), il valore deve essere soddisfatto al più tardi
entro il 25 dicembre 2008. Il valore di parametro per il bromato nel periodo compreso tra il 25 dicembre
2003 ed il 25 dicembre 2008 è pari a 25 µg/l.
Nota 3 Il valore si riferisce ad un campione di acqua destinata al consumo umano ottenuto dal rubinetto tramite un
metodo di campionamento adeguato e prelevato in modo da essere rappresentativo del valore medio
dell’acqua ingerita settimanalmente dai consumatori. Le procedure di prelievo dei campioni e di controllo
vanno applicate se del caso, secondo metodi standardizzati da stabilire ai sensi dell’articolo 11 comma 1
lettera b). L’Autorità sanitaria locale deve tener conto della presenza di livelli di picco che possono nuocere
alla salute umana.
Nota 4 Per le acque di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), questo valore deve essere soddisfatto al più
tardi entro il 25 dicembre 2013. Il valore di parametro del piombo nel periodo compreso tra il 25 dicembre
2003 ed il 25 dicembre 2013 è pari a 25µg/l.
Le regioni, le Aziende sanitarie locali ed i gestori d’acquedotto, ciascuno per quanto di competenza, devono
provvedere affinché venga ridotta al massimo la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo
umano durante il periodo previsto per conformarsi al valore di parametro; nell’attuazione delle misure
intese a garantire il raggiungimento del valore in questione deve darsi gradualmente priorità ai punti in cui
la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano è più elevata.
Nota 5 Deve essere soddisfatta la condizione: [nitrato]/50+[nitrito]/0.5(0.1)??1, ove le parentesi quadre esprimono
la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO3) e per il nitrito (NO2), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia
rispettato nelle acque provenienti da impianti di trattamento.
Nota 6 Per antiparassitari s’intende:
- insetticidi organici
- erbicidi organici
- fungicidi organici
- nematocidi organici
- acaricidi organici
- alghicidi organici
- rodenticidi organici
- sostanze antimuffa organiche
- prodotti connessi (tra l’altro regolatori della crescita) e i pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e
di reazione.
Il controllo è necessario solo per gli antiparassitari che hanno maggiore probabilità di trovarsi in un
determinato approvvigionamento d’acqua.
Nota 7 Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo antiparassitario. Nel caso di aldrina, dieldrina, eptacloro
ed eptacloro epossido, il valore parametrico è pari a 0,030 µg/l.
Nota 8 “Antiparassitari - Totale” indica la somma dei singoli antiparassitari rilevati e quantificati nella procedura di
controllo.
Nota 9 I composti specifici sono i seguenti:
- benzo(b)fluorantene
- benzo(k)fluorantene
- benzo(ghi)perilene
- indeno(1,2,3-cd)pirene
Nota 10 I responsabili della disinfezione devono adoperarsi affinché il valore parametrico sia più basso possibile
senza compromettere la disinfezione stessa.
I composti specifici sono: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodiclorometano.
Nota 11 Per le acque di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), questo valore deve essere soddisfatto al più
tardi entro il 25 dicembre 2006. Il valore di parametro clorito nel periodo compreso tra il 25 dicembre 2003
ed il 25 dicembre 2006 è pari a 800µg/l.
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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali.
PARTE C
Parametri indicatori
Parametro Valore di parametro Unità di misura Note
Alluminio 200 µg/l
Ammonio 0,50 mg/l
Cloruro 250 mg/l Nota 1
Clostridium perfringens
(spore comprese)
0 Numero/100 ml Nota 2
Colore Accettabile per i

consumatori e senza
variazioni anomale
Conduttività 2500 µScm-1 a 20°C Nota 1
Concentrazione
ioni idrogeno
??6,5 e ??9,5 Unità pH Note 1 e 3
Manganese 50 µg/l
Odore Accettabile per i
consumatori e senza
variazioni anomale
Ossidabilità 5,0 mg/l O2 Nota 4
Solfato 250 mg/l Nota 1
Sodio 200 mg/l
Sapore Accettabile per i
consumatori e senza
variazioni anomale
Conteggio delle colonie
a 22°C
Senza variazioni
anomale
Batteri coliformi a 37°C 0 Numero/100 ml Nota 5
Carbonio organico totale
(TOC)
Senza variazioni
anomale
Nota 6
Torbidità Accettabile per i
consumatori e senza
variazioni anomale
Nota 7
Durezza * Il limite inferiore vale
per le acque sottoposte
a trattamento di
addolcimento o di
dissalazione
Residuo secco a 180°C
**
Disinfettante residuo ***
Indipendentemente dalla sensibilità del metodo analitico utilizzato, il risultato deve
essere espresso indicando lo stesso numero di decimali riportato in tabella per il valore di
parametro.
* valori consigliati: 10-50°F.
** valore massimo consigliato: 1500 mg/L.
*** valore consigliato 0,2 mg/L (se impie gato).
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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali.
RADIOATTIVITA’
Parametro Valore di parametro Unità di misura Note
Trizio 100 Becquerel/l Note 8 e 10
Dose totale indicativa 0,10 mSv/anno Note 9 e 10
Nota 1 L’acqua non deve essere aggressiva.
Nota 2 Tale parametro non deve essere misurato a meno che le acque provengano o siano influenzate da acque
superficiali. In caso di non conformità con il valore parametrico, l’Azienda sanitaria locale competente al
controllo dell’approvvigionamento d’acqua deve accertarsi che non sussistano potenziali pericoli per la salute
umana derivanti dalla presenza di microrganismi patogeni quali ad esempio il cryptosporidium. I risultati di tutti
questi controlli debbono essere inseriti nelle relazioni che debbono essere predisposte ai sensi dell’articolo 18,
comma 1.
Nota 3 Per le acque non frizzanti confezionate in bottiglie o contenitori il valore minimo può essere ridotto a 4,5 unità di
pH.
Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, naturalmente ricche di anidride carbonica o arricchite
artificialmente, il valore minimo può essere inferiore.
Nota 4 Se si analizza il parametro TOC non è necessario misurare questo valore.
Nota 5 Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l’unità di misura è “Numero/250 ml”.
Nota 6 Non è necessario misurare questo parametro per approvvigionamenti d’acqua inferiori a 10.000 m3 al giorno.
Nota 7 In caso di trattamento delle acque superficiali si applica il valore di parametro:??a 1,0 NTU (unità
nefelometriche di torbidità) nelle acque provenienti da impianti di trattamento.
Nota 8 Frequenza dei controlli da definire successivamente nell’allegato II.
Nota 9 Ad eccezione del trizio, potassio-40, radon e prodotti di decadimento del radon; frequenza dei controlli, metodi
di controllo e siti più importanti per i punti di controllo da definire successivamente nell’allegato II.
Nota 10 La regione o provincia autonoma può non fare effettuare controlli sull’acqua potabile relativamente al trizio ed
alla radioattività al fine di stabilire la dose totale indicativa quando sia stato accertato che, sulla base di altri
controlli, i livelli del trizio o della dose indicativa calcolata sono ben al di sotto del valore di parametro. In tal
caso essa comunica la motivazione della sua decisione al Ministero della Sanità, compresi i risultati di questi
altri controlli effettuati.
(AVVERTENZA)
Fermo restando quanto disposto dall’articolo 8, comma 3, a giudizio dell’Autorità
sanitaria competente, potrà essere effettuata la ricerca concernente i seguenti parametri
accessori con i rispettivi volumi di riferimento:
Parametro Volume di riferimento
Alghe 1L
Batteriofagi anti- E.coli 100L
Nematodi a vita libera 1L
Enterobatteri patogeni 1L
Enterovirus 100 L
Funghi 100 mL
Protozoi 100 L
Pseudomonas aeruginosa 250 mL
Stafilococchi patogeni 250 m
Tali parametri vanno ricercati con le metodiche di cui all’art. 8 comma 3. Devono
comunque essere costantemente assenti nelle acque destinate al consumo umano gli
Enterovirus, i Batteriofagi anti-E.coli, gli Enterobatteri patogeni e gli Stafilococchi
patogeni.
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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali.
ALLEGATO II
CONTROLLO
TABELLA A
Parametri da analizzare
1. Controllo di routine
Il controllo di routine mira a fornire ad intervalli regolari informazioni sulla qualità
organolettica e microbiologica delle acque fornite per il consumo umano nonché
informazioni sull’efficacia degli eventuali trattamenti dell’acqua potabile (in particolare
di disinfezione), per accertare se le acque destinate al consumo umano rispondano o no ai
pertinenti valori di parametro fissati dal presente decreto.
Vanno sottoposti a controllo di routine i seguenti parametri:
- Alluminio (Nota 1)
- Ammonio
- Colore
- Conduttività
- Clostridium perfringens (spore comprese) (Nota 2)
- Escherichia coli (E. coli)
- Concentrazione ioni idrogeno
- Ferro (Nota 1)
- Nitriti (Nota 3)
- Odore
- Pseudomonas aeruginosa (Nota 4)
- Sapore
- Conteggio delle colonie a 22°C e 37°C (Nota 4)
- Batteri coliformi a 37°C
- Torbidità
- Disinfettante residuo (se impiegato)
Nota 1 Necessario solo se usato come flocculante o presente, in concentrazione significativa, nelle acque utilizzate. (°).
Nota 2 Necessario solo se le acque provengono o sono influenzate da acque superficiali (°).
Nota 3 Necessario solo se si utilizza la cloramina nel processo di disinfezione (°).
Nota 4 Necessario solo per le acque vendute in bottiglie o in contenitori.
° In tutti gli altri casi i parametri sono contenuti nell’elenco relativo al controllo di
verifica.
2. Controllo di verifica
Il controllo di verifica mira a fornire le informazioni necessarie per accertare se tutti i
valori di parametro contenuti nel decreto sono rispettati. Tutti i parametri fissati sono

soggetti a controllo di verifica, a meno che l’Azienda sanitaria locale competente al
controllo non stabilisca che, per un periodo determinato, è improbabile che un parametro
si ritrovi in un dato approvvigionamento d’acqua in concentrazioni tali da far prevedere il
rischio di un mancato rispetto del relativo valore di parametro.
Il presente punto non si applica ai parametri per la radioattività.
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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali.
TABELLA B 1
Frequenza minima di campionamento e analisi per le acque destinate al consumo umano
fornite da una rete di distribuzione, da cisterne, o utilizzate nelle imprese alimentari.
I campioni debbono essere prelevati nei punti individuati ai sensi dell’art. 6, al fine di
garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del presente
decreto. Tuttavia, nel caso di una rete di distribuzione, i campioni possono essere
prelevati nella zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento per
particolari parametri se si può dimostrare che il valore ottenuto per i parametri in
questione non sarebbe modificato negativamente.
Volume d’acqua distribuito
o prodotto ogni giorno in
una zona di
approvvigionamento
(Note 1 e 2)
m3
Controllo di routine –
Numero di campioni
all’anno
(Note 3, 4 e 5)
Controllo di verifica –
Numero di campioni
all’anno
(Note 3 e 5)
??100 (Nota 6) (Nota 6)
> 100 ??1.000 4 1
>1.000 ??10.000 1
+ 1 ogni 3.300 m3/g del
volume totale e frazione di
3.300
>10.000 ??100.000 3
+ 1 ogni 10.000 m3/g del
volume totale e frazione di
10.000
>100.000
4
+ 3 ogni 1.000 m3/g del
volume totale e frazione di
1.000
10
+ 1 ogni 25.000 m3/g del
volume totale e frazione di 25.000
Nota 1 Una zona di approvvigionamento è una zona geograficamente definita all’interno della quale le acque
destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualità può essere considerata
sostanzialmente uniforme.
Nota 2 I volumi calcolati rappresentano una media su un anno. Per determinare la frequenza minima in una zona di
approvvigionamento invece che sul volume d’acqua si può fare riferimento alla popolazione servita
calcolando un consumo di 200 l pro capite al giorno.
Nota 3 Nel caso di approvvigionamento intermittente di breve durata, la frequenza del controllo delle acque
distribuite con cisterna deve essere stabilita dall’Azienda sanitaria locale.
Nota 4 Per i differenti parametri di cui all’allegato I l’Azienda sanitaria locale può ridurre il numero dei campioni
indicato nella tabella se:
a) i valori dei risultati dei campioni prelevati in un periodo di almeno due anni consecutivi sono
costanti e significativamente migliori dei limiti previsti dall’allegato I e
b) non esiste alcun fattore capace di diminuire la qualità dell’acqua.
La frequenza minima non deve essere inferiore al 50% del numero di campioni indicato nella tabella, salvo il
caso specifico di cui alla nota 6.
Nota 5 Nella misura del possibile, il numero di campioni deve essere equamente distribuito in termini di tempo e
luogo.
Nota 6 La frequenza deve essere stabilita dall’Azienda sanitaria locale.
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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali.
TABELLA B 2
Frequenza minima di campionamento e analisi per le acque confezionate in bottiglie
o contenitori e destinate alla vendita.
Volume d’acqua
prodotto ogni giorno (*)
messo in vendita in
bottiglie o contenitori
m3
Controllo di routine -
Numero di campioni
all’anno
Controllo di verifica - Numero
di campioni all’anno
??10 1 1
> 10
??60
12 1
> 60 1 ogni 5 m3 del volume totale
e frazione di 5
1 ogni 100 m3 del volume totale
e frazione di 100
(*) I volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile.
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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali.
ALLEGATO III
SPECIFICHE PER L’ANALISI DEI PARAMETRI
1. PARAMETRI PER I QUALI SONO SPECIFICATI METODI DI ANALISI
I seguenti metodi di analisi relativi ai parametri biologici sono forniti per riferimento,
ogni qualvolta è disponibile un metodo CEN/ISO, o per orientamento, in attesa
dell’eventuale futura adozione, conformemente alla procedura di cui all’articolo 12 della
direttiva 98/83/CE, di ulteriori definizioni internazionali CEN/ISO dei metodi per tali
parametri.
Batteri coliformi ed Escherichia coli ( E. coli) (ISO 9308-1)
Enterococchi (ISO 7899-2)
Pseudomonas aeruginosa (prEN ISO 12780)
Enumerazione dei microrganismi coltivabili – conteggio delle colonie a 22° C (prEN
ISO 6222)
Enumerazione dei microrga nismi coltivabili – conteggio delle colonie a 37° C (prEN
ISO 6222)
Clostridium perfrigens (spore comprese)
Filtrazione su membrana seguita da incubazione della membrana su agar m-CP (Nota 1)
a 44 ??1°C per 21??3 ore in condizioni anaerobiche. Conteggio delle colonie gialle
opache che diventano rosa o rosse dopo un esposizione di 20 – 30 secondi a vapori di
idrossido di ammonio.
Nota 1 Il terreno di coltura m-CP agar è così composto:
Terreno di base
Triptosio 30 g
Estratto di lievito 20 g
Saccarosio 5 g
Cloridrato di L-cisteina 1 g
MgSO4 7 H20 0,1 g
Bromocresolo porpora 40 mg
Agar 15 g
Acqua 1000 ml
Dissolvere gli ingredienti ed adeguare il pH a 7,6. Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.
Lasciare raffreddare e aggiungere:
D-cicloserina 400 mg
B-solfato di polimixina 25mg
Beta-D-glucoside di idrossile da dissolvere in 8 ml di acqua sterile prima dell’addizione 60 mg
Soluzione di difosfato di fenolftaleina (allo 0,5%) filtrata – sterilizzata 20 ml
FeCl3 6 H2O (al 4,5%) filtrata - sterilizzata 2 ml
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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali.
2. PARAMETRI PER I QUALI VENGONO SPECIFICATE LE
CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE
2.1 Per i parametri indicati di seguito, per caratteristiche di prestazione specificate si
intende che il metodo di analisi utilizzato deve essere in grado, al minimo, di
misurare concentrazioni uguali al valore di parametro con un’esattezza, una
precisione ed un limite di rivelabilità specificati. Detti metodi, se dissimili da
quelli di riferimento di cui all’articolo 11, comma 1, lettera d), devono essere
trasmessi preventivamente all’Istituto superiore di sanità che si riserva di
verificarli secondo quanto indicato nel decreto di approvazione dei metodi di
riferimento. Indipendentemente dalla sensibilità del metodo di analisi utilizzato, il
risultato deve essere espresso indicando lo stesso numero di decimali usato per il
valore di parametro di cui all’Allegato I, parti B e C.
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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali.
Parametri Esattezza in %
del valore di
parametro
(Nota 1)
Precisione in %
del valore di
parametro
(Nota 2)
Limite di rivelabilità
in % del valore di
parametro
(Nota 3)
Condizioni Note
Acrilammide Controllare secondo le
specifiche del prodotto
Alluminio 10 10 10
Ammonio 10 10 10
Antimonio 25 25 25
Arsenico 10 10 10
Benzo(a)pirene 25 25 25
Benzene 25 25 25
Boro 10 10 10
Bromato 25 25 25
Cadmio 10 10 10
Cloruro 10 10 10
Cromo 10 10 10
Conduttività 10 10 10
Rame 10 10 10
Cianuro 10 10 10 Nota 4
1,2 dicloroetano 25 25 10
Epicloridrina Controllare secondo le
specifiche del prodotto
Floruro 10 10 10
Ferro 10 10 10
Piombo 10 10 10
Manganese 10 10 10
Mercurio 20 10 20
Nichel 10 10 10
Nitrati 10 10 10
Nitriti 10 10 10
Ossidabilità 25 25 10 Nota 5
Antiparassitari 25 25 25 Nota 6
Idrocarburi
policiclici
aromatici
25 25 25 Nota 7
Selenio 10 10 10
Sodio 10 10 10
Solfato 10 10 10
Tetracloroetilene 25 25 10 Nota 8
Tricloroetilene 25 25 10 Nota 8
Trialometano
totale
25 25 10 Nota 7
Cloruro di vinile 25 25 10 Controllare secondo le
specifiche del prodotto
28
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali.
2.2 Per la concentrazione di ioni idrogeno, le caratteristiche di prestazione specificate
richiedono che il metodo di analisi impiegato deve consentire di misurare concentrazioni
pari al valore di parametro con un’accuratezza di 0,2 unità pH ed una precisione di 0,2
unità pH.
Nota 1 (*): L’esattezza è la differenza fra il valore medio di un grande numero di
misurazioni ripetute ed il valore vero; la sua misura è generalmente
indicata come errore sistematico.
Nota 2 (*) La precisione misura la dispersione dei risultati intorno alla media; essa
è generalmente espressa come la deviazione standard all’interno di un
gruppo omogeneo di campioni e dipende solo da errori casuali.
(*) Tali termini sono definiti nella norma ISO 5725.
Nota 3 Il limite di rivelabilità è pari a:
- tre volte la deviazione standard relativa all’interno di un lotto di un
campione naturale contenente una bassa concentrazione del parametro;
oppure
- cinque volte la deviazione standard relativa all’interno di un lotto di un
bianco.
Nota 4: Il metodo deve determinare il tenore complessivo di cianuro in tutte le
sue forme (cianuro totale).
Nota 5. L'ossidazione deve durare 10 minuti a una temperatura di 100° C in
ambiente acido con l’uso di permanganato.
Nota 6. Le caratteristiche di prestazione si applicano ad ogni singolo
antiparassitario e dipendono dall’antiparassitario considerato.
Attualmente il limite di rivelabilità può non essere raggiungibile per tutti
gli antiparassitari, ma ci si deve adoperare per raggiungere tale obiettivo.
Nota 7: Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al
25% del valore parametrico che figura nell’allegato I.
Nota 8: Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al
50% del valore parametrico che figura nell’allegato I.